Con la pubblicazione in GU del 29 marzo del Decreto Legge 39/2024 (entrata in vigore dal 30 marzo), approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 marzo scorso, sono previste importanti novità circa l’utilizzo dei crediti di imposta relativi alla transizione 4.0, ossia il Credito di Imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche) e il Credito di Imposta R&S e Innovazione (articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
A decorrere dal 30 marzo 2024, è introdotto l’obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via preventiva e a consuntivo, per la fruizione dei crediti d’imposta sui beni 4.0 e sulle attività di R&S, Innovazione tecnologica, design/ideazione estetica.
Le imprese che intendono usufruire di tali crediti dovranno comunicare preventivamente, in via telematica:
- l’importo totale degli investimenti pianificati
- la presunta ripartizione negli anni del credito
- la relativa fruizione che si intendono effettuare
Successivamente al completamento dell’investimento (o delle attività di ricerca), l’impresa dovrà trasmettere una seconda comunicazione per aggiornare e rendicontare gli importi già indicati.
L’obiettivo è quello di istituire un monitoraggio sulle somme utilizzate in compensazione dalle imprese attraverso un meccanismo di comunicazioni ex ante ed ex post, come quelle in fase di definizione per il piano Transizione 5.0.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate con i modelli previsti dal Decreto Direttoriale del 6 ottobre 2021 però con modifiche e modalità da definirsi con successivo decreto del MIMIT.
Potranno verificarsi i seguenti scenari a seconda dello stato temporale degli investimenti:
- Utilizzi in corso (ossia investimenti 4.0 effettuati nel 2023 con la prima o seconda rata non ancora compensata): la compensazione è subordinata alla presentazione della comunicazione ex post che sarà approntata dal MIMIT sulla base dei modelli di comunicazione del DM del 6 ottobre 2021. Si configura quindi una sospensione degli utilizzi in attesa dei modelli.
- Investimenti in corso (ossia investimenti 4.0 e R&S effettuati o avviati tra il 1gennaio 2024 e il 29 marzo 2024): in questo caso la compensazione è subordinata alla presentazione della comunicazione ex post che sarà approntata dal MIMIT sulla base dei modelli di comunicazione del DM del 6 ottobre 2021. Anche in questo caso si configura quindi una sospensione degli utilizzi in attesa dei modelli.
- Nuovi investimenti (quindi investimenti 4.0 e R&S effettuati dopo entrata in vigore del DL, ossia a partire dal 30 marzo 2024): obbligo di comunicazione ex ante ed ex post con la modulistica che sarà approntata dal MIMIT sulla base dei modelli di comunicazione del DM del 6 ottobre 2021. Resta da definire il momento “ex ante”, che potrebbe essere prima dell’ordine al fornitore o dell’effettuazione dell’investimento.
Con risoluzione 19/E del 12/04/2024 l’Agenzia delle Entrate specifica che i crediti d’imposta il cui utilizzo in compensazione è “sospeso” in attesa dell’’emanazione del decreto direttoriale che adotterà il modello per effettuare le previste comunicazioni sono quelli con i seguenti codici tributo:
- “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
- “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
- “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
- “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
- “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024 (per anno di riferimento si intende l’anno di interconnessione dei beni)
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024 (per anno di riferimento si intende l’anno di maturazione del credito).
Considerato che il codice 6936 serve anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco ed in particolare quelli previsti dall’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178/2020), la stessa Agenzia spiega come utilizzarlo nonostante il blocco.
Il 16 aprile scorso, anche a seguito delle sollecitazioni di Confindustria Nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ in merito alla compensazione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, L. n. 178/2020, alla luce della recente Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024.
Con la FAQ in oggetto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, chiarendo che, con riferimento ai crediti di cui ai commi 1056 e 1057, anche se l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, è comunque possibile utilizzare in compensazione il relativo credito tramite modello F24, con codice 6936, indicando quale “anno di riferimento”, l’anno in cui è iniziato l’investimento a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.